domenica 14 dicembre 2008

L'AUTONOMIA DEL COMUNE

Comuni e Province sono enti pubblici costituzionalmente previsti per operare per il perseguimento e la cura degli interessi locali della comunità di riferimento. A tale scopo essi sono dotati di molteplici forme di autonomia, anche politica.
Il Comune è un ente territoriale di base, riconosciuto a livello costituzionale, dotato di autonomia politica, normativa (statutaria e regolamentare), organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia tributaria, finanziaria e contabile che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (artt.. 3 e 13 del d..lgs. 267/2000).
Definiamo meglio in cosa consistono i diversi tipi di autonomia.
Autonomia politica: è la possibilità di determinare un proprio indirizzo politico cioè di scelta di obiettivi da raggiungere e mezzi per raggiungerli, autonomo, naturalmente nelle mateterie di propria competenza, rispetto a quello di altri enti. Per il comune è più corretto parlare di autonomia politico - amministrativa, per sottolineare che la portata delle scelte comunali è, per la natura locale degli interessi curati e per i poteri di normazione solo secondaria, di livello più limitato rispetto all'autonomia politica regionale e alla sovranità politica statale.
Autonomia normativa, cioè di produzione di norme è sia statutaria sia regolamentare.
L’ Autonomia statutaria (art. 114 comma 2 Cost.) è il potere (e dovere) di adottare un proprio Statuto cioè l’atto normativo fondamentale che in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica e nel rispetto di quanto previsto dalla legge statale approvata in base all’art. 117, comma 2, lett. p) Cost., stabilisce le norme fondamentali di organizzazione dell'ente specificando le attribuzioni degli organi, le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
L’ Autonomia regolamentare è il potere di adottare regolamenti. Oggi l’art. 117, comma 6 Cost., dispone che comuni, province e città metropolitane abbiano potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e del funzionamento delle funzioni loro attribuite.
In attuazione di tale previsione l’art. 4, comma 3 della l. 131/2003 stabilisce che l’organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie; il successivo comma 4 aggiunge che la disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell’ente locale, nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli artt. 114, 117, comma 6 e 118 della Costituzione.
La previsione costituzionale introdotta nel 2001 ha certamente modificato il rapporto preesistente tra le fonti del diritto, facendo sì che i rapporti tra Statuto comunale e leggi nazionali e regionali e fra e regolamenti comunali e leggi statali e regionali non sia solo di semplice gerarchia, ma anche di competenza.
In pratica il rapporto tra i diversi livelli di legislazione diventa molto più complesso: lo Statuto comunale, la cui adozione è costituzionalmente prevista, deve rispettare non solo la Costituzione ed i principi generali in materia di organizzazione pubblica, ma anche il rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione che prevede la competenza esclusiva statale in tema di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.
Se questo da una parte conferma per lo Statuto comunale la natura di fonte di livello secondario, tuttavia dall’altra la sottoposizione ai soli “principi” e “norme fondamentali” individua uno spazio riservato all’ente locale di predisposizione di normativa di attuazione e integrazione non violabile dalle stesse leggi statali o regionali e tantomeno da regolamenti statali o regionali, e quindi si delinea una situazione di divisione delle competenze.
Lo stesso si può dire per i regolamenti; infatti per l’art. 117 Costituzione la potestà regolamentare spetta alle Regioni nelle materie che non sono di competenza statale, ma i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Quindi organizzazione e svolgimento dei servizi comunali devono essere regolati da regolamenti comunali e tale competenza non può essere violata neanche da fonti primarie (leggi statali o regionali) che pure sono superiori nella gerarchia delle fonti: in pratica neppure le fonti primarie (e tantomeno altre fonti secondarie, ad esempio regolamenti statali o regionali) potranno spingersi troppo in dettaglio nel disciplinare organizzazione e funzioni comunali, perché la normativa di dettaglio è riservata ai comuni stessi.
Quindi Statuto e regolamenti comunali sono fonti secondarie, sottoposte alla Costituzione e alle fonti primarie: tuttavia queste ultime non possono invadere lo spazio riservato dalla Costituzione allo Statuto e ai regolamenti comunali che quindi si pongono in un rapporto con gli altri enti non solo di gerarchia, ma anche di competenza.
Il Comune è anche ente dotato di autogoverno, cioè il Comune ha la facoltà di amministrarsi attraverso propri organi che sono:
- il consiglio comunale, organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;
- la giunta comunale, organo esecutivo con competenza generale e residuale;
- il sindaco, organo individuale che svolge la duplice funzione di capo dell’amministrazione comunale e ufficiale di Governo.
Autonomia organizzativa e amministrativa: è il potere di decidere la propria organizzazione e le proprie modalità di attuazione ed esecuzione delle norme, anche emanando atti amministrativi aventi la stessa forza di quelli statali (autarchia), naturalmente nel rispetto della Costituzione e della legge statale in tema di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.
Autonomia tributaria a finanziaria e contabile, consistente nella capacità dell’ente di imporre propri tributi e di provvedere ad impiegare le proprie risorse finanziarie secondo i criteri contenuti in un bilancio predisposto ed approvato dai propri organi.
A titolo di esempio possiamo leggere lo Statuto del Comune di Pistoia.

1 commento:

avv_cmg ha detto...

Ben scritto, molto chiaro ed esaustivo. La disamina degli istituti è semplice da comprendere. Ho letto libri sull'argomento molto meno chiari. Parere da avvocato.