lunedì 26 gennaio 2009

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA’ (VERTICALE E ORIZZONTALE), ADEGUATEZZA, DIFFERENZIAZIONE

Secondo il principio di sussidiarietà verticale, affermato dall’art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative devono essere attribuite agli enti più prossimi ai cittadini (quindi, in linea di massima, i Comuni).
L'art. 118 prevede anche i principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà orizzontale.
Il principio di adeguatezza attenua la portata del principio di sussidiarietà verticale nel senso che precisa che l’attribuzione delle funzioni al livello istituzionale più vicino ai cittadini deve essere compatibile con le capacità operative del livello stesso: in pratica se per la sua natura più vasta il problema non può essere gestito a livello comunale, occorrerà individuare un livello più adeguato (per esempio provinciale) sempre cercando di allontanarsi solo il necessario dai cittadini (per es. se un problema non è affrontabile a livello comunale, si dovrà scegliere il livello provinciale e non quello regionale se il problema è risolvibile dalla Provincia).
Il principio di differenziazione tiene conto che le realtà possono essere diverse dal punto di vista delle risorse economiche e delle situazioni sociali e demografiche per cui certi problemi che alcuni enti possono risolvere, per altri enti, magari dello stesso livello istituzionale, possono risultare ingestibili e questo richiede delle soluzioni differenziate da caso a caso: in pratica si potrà decidere di affidare delle funzioni ai Comuni per esempio con più di 100.000 abitanti perché questi hanno più risorse, mentre ai Comuni più piccoli no ( e quelle funzioni saranno gestite a livello per esempio provinciale). Infine il principio di sussidiarietà orizzontale, detto anche di sussidiarietà sociale, prevede che Stato, Regioni ed enti locali debbano favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale: in pratica dovranno essere valorizzate quelle forme di organizzazione spontanea della società civile per esempio associazioni di volontariato, Onlus, Cooperative sociali, per la gestione dei servizi da offrire alla cittadinanza.

mercoledì 21 gennaio 2009

DOMANDE PER INTERROGAZIONE SCRITTA IV BTSS 26 GENNAIO 2009

1) Che differenza c’è tra potere normativo e potere legislativo? Quali enti che conosci possiedono il primo e quali il secondo?
2) Cos’è la Provincia e quali poteri di autonomia possiede? Quali caratteri specifici la distinguono dai Comuni?
3) Cos’è il Comune e quali poteri di autonomia possiede?
4) Cosa si intende per autonomia statutaria? Quali enti che conosci la possiedono?
5) Quali sono gli elementi di analogia e quali di differenza tra Statuti degli enti locali e Statuti delle Regioni?
6) Cosa sono gli Statuti degli enti locali? Sono fonti primarie o secondarie? Cosa comporta essere una fonte primaria oppure una fonte secondaria?
7) Cosa significa autonomia di indirizzo politico? Quali enti conosci che la possiedono?
8) Cosa si intende con autogoverno? Quali organi che conosci lo possiedono?
9) Cosa si intende con autarchia? Quali organi che conosci la possiedono?
10) Quali sono i principali settori di intervento della Provincia?
11) Quali sono i principali settori di intervento del Comune?
12) Quali sono gli organi del Comune, come sono eletti e che funzioni hanno?
13) Quali sono gli organi della Provincia, come sono eletti e che funzioni hanno?
14) Cosa significa personalità giuridica e quali enti che conosci la possiedono?
15) Cosa significa che il Sindaco è in alcuni casi organo dello Stato?
16) Quali sono i principali casi in cui il Sindaco è organo dello Stato?
17) Cosa sono e a cosa servono la Conferenza Stato – Regioni, la Conferenza Stato città - autonomie locali e la Conferenza Unificata?
18) Chi è e cosa fa il Prefetto?
19) Che differenza c’è tra Governement e Governance?
20) Cosa sin intende con principio di sussidiarietà verticale e orizzontale?
21) Cosa si intende con principio di adeguatezza e differenziazione?
22) Perché si dice che il principio di sussidiarietà combinato con quello di adeguatezza e differenziazione funziona come “un ascensore” tra livelli istituzionali?
23) Cosa si intende con principio di leale collaborazione?
24) Quali sono i principali controlli sull’attività degli enti locali e da chi sono svolti?
25) Quali sono i principali casi in cui possono essere sciolti il consiglio comunale e il consiglio provinciale? E da chi vengono sciolti?
26) In cosa consiste il potere sostitutivo del Governo di cui all’art. 120 Costituzione? In quali casi può essere utilizzato?
27) Che differenza c’è tra amministrazione diretta e indiretta?
28) Quali sono i principali organi di amministrazione diretta?
29) Cosa sono gli enti autarchici diversi dagli enti locali? puoi fare qualche esempio?
30) Quali sono i principali istituti di partecipazione che gli enti locali devono prevedere nei loro Statuti?
31) Chi è il difensore civico? che poteri ha?

mercoledì 7 gennaio 2009

I NUOVI RAPPORTI TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO TERRITORIALE

L’art. 114 della Costituzione italiana oggi recita:
"1.La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
3. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Il testo precedente era : “La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”.
Da articolazioni dello Stato ora quindi le Regioni e le Autonomie locali sono diventati enti territoriali con pari dignità con lo Stato stesso. Questo ha determinato una “rivoluzione” per la gestione dei rapporti tra i diversi livelli di governo, poiché non c’è più un vero e proprio ente superiore agli altri che possa imporre la propria volontà; la struttura è passata da essere gerarchica con gli enti ordinati secondo una scala di potere a una struttura a rete, in cui i diversi livelli istituzionali hanno la stessa dignità e sono su un piano di parità e si distinguono non per importanza, ma per le diverse competenze che possiedono in base alla Costituzione.
Si è dunque dovuti passare da un sistema di rapporti basato sul così detto “Government”, cioè un sistema in cui le scelte principali provengono dall’alto e poi sono attuate con più o meno limitata autonomia dagli altri livelli di governo, ad un sistema di rapporti basato sulla “Governance” dove tutti gli enti collaborano per quanto di competenza alla determinazione delle scelte che devono risultare come frutto di intese e accordi interistituzionali: in pratica Stato, Regioni, Province e Comuni devono dialogare per concordare regole condivise sulle materie che li riguardano contemporaneamente.
Per far questo occorrono delle sedi di confronto, perciò sono stati valorizzati alcuni strumenti che già esistevano e che hanno visto un forte potenziamento del loro ruolo, fra cui i più importanti sono i seguenti:
CONFERENZA STATO REGIONI
CONFERENZA STATO CITTA’ AUTONOMIE LOCALI
CONFERENZA UNIFICATA
PREFETTO DELLA PROVINCIA CAPOLUOGO DI REGIONE
PREFETTO DI OGNI PROVINCIA
Anche le singole Regioni devono prevedere (così è stabilito dall'art. 123 Cost.) nel loro Statuto una sede di confronto con i comuni e le province che esistono nel loro territorio: si tratta del Consiglio delle autonomie locali regionale.
Nonostante l'asserita parità tra i vari enti, lo Stato conserva degli speciali poteri a tutela della sicurezza nazionale e della unitarietà dell’ordinamento giuridico; infatti per l’art. 120 comma 2 Costituzione
“Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".

lunedì 5 gennaio 2009

LA PROVINCIA

La Provincia è un ente locale intermedio tra Comune e Regione, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne coordina e promuove lo sviluppo (artt. 3 e 19 del d.lgs. 267/2000).
Come il comune, anche la provincia è un ente dotato di autogoverno, autarchia, autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, impositiva e finanziaria per le cui definizioni si rimanda a quanto detto per il comune in precedenti post.
Per quanto riguarda la Provincia di Pistoia lo Statuto è reperibile sul sito web della provincia di Pistoia stessa.
Rispetto al comune però la provincia ha anche compiti di coordinamento e, in base all’art. 20 del TUEL (Testo Unico Enti Locali), di programmazione.
Nel perseguire quindi la cura e gli interessi della popolazione di cui è ente esponenziale, la provincia ha a disposizione quindi dei poteri qualitativamente diversi dal comune, nel senso che deve operare in modo da coordinare e programmare la propria azione su un’area vasta, con un’ottica quindi di più ampio respiro rispetto a quella comunale o anche intercomunale.
In quanto dotata della potestà di autogoverno la Provincia si amministra attraverso propri organi che sono organizzati e disciplinati dal TUEL in modo analogo a quelli comunali:
- il consiglio provinciale, con funzioni di indirizzo e di controllo politico- amministrativo, eletto direttamente dal corpo elettorale provinciale;
- la giunta provinciale, organo esecutivo cui è affidata una competenza in materia di amministrazione attiva generale e residuale, nominata dal Presidente della Provincia;
- il presidente della provincia, organo responsabile dell’amministrazione provinciale ed eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione dell’organo consiliare.
In base all’art. 19 del TUEL, spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
La Provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti promuove e coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
Inoltre, in base all’art. 20 TUEL, la Provincia ha importanti compiti di programmazione economica, territoriale ed ambientale, dovendo raccogliere e sistematizzare le proposte dei comuni, elaborare propri piani pluriennali, promuovere il coordinamento tra le attività programmatorie dei diversi comuni, il tutto nel rispetto dei piani regionali e della legislazione regionale e statale.
In questo senso va inteso il ruolo della provincia come ente intermedio tra regioni e comuni e per alcuni aspetti tra comuni e stato (anche se per questo è prevista l'apposita figura del Prefetto), cioè come ente deputato al raccordo e alla messa “in rete”delle scelte da attuare e delle azioni da compiere, in una logica di armonizzazione dei vari punti di vista e di messa a punto dell' articolazione degli interventi da realizzare tenendo conto della presenza di tutti i diversi livelli di governo del territorio.
Attualmente ci sono in Italia 107 province.
Tutte le Province italiane, escluse le Province autonome di Trento, Bolzano e Aosta, aderiscono all'Unione delle Province Italiane (UPI).
Le due province Trento e Bolzano godono di una autonomia particolare che consiste consiste nel potere di legiferare (vedi la legge costituzionale con cui è stato approvato lo statuto regionale del Trentino Alto Adige): mentre tutte le altre province italiane hanno mere funzioni amministrative, le province autonome di Trento e Bolzano hanno potere legislativo in molte materie normalmente di competenza statale o regionale.

SCHEMA ATTI AMMINISTRATIVI


domenica 4 gennaio 2009

ATTI AMMINISTRATIVI: DEFINZIONE E CLASSIFICAZIONI

Gli atti amministrativi sono gli atti posti in essere da una Pubblica Amministrazione nell’esercizio di una funzione amministrativa attribuitale dalla legge per il perseguimento in concreto dell’interesse pubblico.
Poiché si tratta di esercizio di poteri di supremazia per il principio di legalità la PA può emanare esclusivamente i tipi di atti che sono previsti dalla legge: si parla quindi di tipicità e nominatività degli atti amministrativi.
Gli atti amministrativi si suddividono in provvedimenti amministrativi, atti che non sono provvedimenti, atti di natura mista.
I provvedimenti amministrativi consistono in manifestazioni di volontà capaci di incidere in modo unilaterale sulle posizioni giuridiche dei soggetti destinatari: si distinguono a loro volta in provvedimenti in senso stretto ed in accertamenti costitutivi a seconda che la PA sia dotata di un certo margine di discrezionalità cioè di scelta nell’emissione del provvedimento (che può essere scelta su an, quid, quomodo, quando) o che invece la PA sia vincolata in modo compiuto dalla legge e il suo compito si riduca a verificare l’esistenza determinati requisiti oggettivi previsti dalla normativa che non consentono margini di apprezzamento in modo tale che l’atto emanato non risulta frutto dell’esercizio di un potere, ma risulta piuttosto un atto dovuto.
E’ bene ricordare che anche quando la legge conferisce alla PA un potere discrezionale, la scelta amministrativa incontra comunque alcuni limiti generali: l’interesse pubblico da perseguire, l’utilizzo del potere per il fine per il quale la legge lo ha previsto, la ponderazione imparziale degli interessi coinvolti, la ragionevolezza dell’ampiezza dell’eventuale sacrificio degli interessi privati per il soddisfacimento dell’interesse pubblico.
I provvedimenti amministrativi e gli accertamenti costitutivi possono ampliare o limitare le facoltà dei destinatari e quindi si distinguono in ampliativi (provvedimenti: autorizzazioni, ammissioni, concessioni, dispense, sovvenzioni; accertamenti costitutivi: iscrizioni, registrazioni, assegnazioni, esenzioni, sussidi) o ablativi, cioè restrittivi (ordini, espropriazioni, requisizioni, sanzioni amministrative).
Gli atti amministrativi che non sono provvedimenti possono consistere in manifestazioni di giudizio (valutazioni, pareri), in atti di conoscenza (pubblicazioni, comunicazioni, notificazioni, certificazioni, documentazioni, legalizzazioni, autenticazioni, omologazioni di beni).
Gli atti di natura mista sono in parte manifestazioni di volontà e in parte manifestazioni di giudizio o conoscenza (controlli: visti, approvazioni; atti propulsivi: richieste, proposte, designazioni, direttive, diffide, contestazioni) e sono caratterizzati dal fatto di promuovere l’attività d altri soggetti, quindi di non essere preordinati alla gestione diretta dell’interesse pubblico, che invece sarà attuata dall’attività e dai provvedimenti posti in essere, appunto, degli altri soggetti.
Molti autori fanno rientrare nella categoria degli atti amministrativi i c.d. atti paritetici che sono atti con i quali la P.A. procede in modo unilaterale alla definizione del contenuto di un suo obbligo di natura patrimoniale sulla base di una semplice attività accertativa di quanto previsto dalla legge (per esempio la determinazione degli stipendi). Tuttavia tali atti non costituiscono espressione di un potere di supremazia, per cui P.A. e destinatari dell'atto sono posti su un piano di parità: questa categoria fu enucleata soprattutto per definire gli atti di gestione del pubblico impiego oggi privatizzato e non appare tanto espressione di una autentica funzione amministrativa, quanto piuttosto di una attività più assimilabile a quella privatistica della P.A.: la determinazione degli stipendi è per esempio oggi effettuata sulla base dei CCNL al pari che in ambito privato.