mercoledì 7 gennaio 2009

I NUOVI RAPPORTI TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO TERRITORIALE

L’art. 114 della Costituzione italiana oggi recita:
"1.La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
3. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Il testo precedente era : “La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni”.
Da articolazioni dello Stato ora quindi le Regioni e le Autonomie locali sono diventati enti territoriali con pari dignità con lo Stato stesso. Questo ha determinato una “rivoluzione” per la gestione dei rapporti tra i diversi livelli di governo, poiché non c’è più un vero e proprio ente superiore agli altri che possa imporre la propria volontà; la struttura è passata da essere gerarchica con gli enti ordinati secondo una scala di potere a una struttura a rete, in cui i diversi livelli istituzionali hanno la stessa dignità e sono su un piano di parità e si distinguono non per importanza, ma per le diverse competenze che possiedono in base alla Costituzione.
Si è dunque dovuti passare da un sistema di rapporti basato sul così detto “Government”, cioè un sistema in cui le scelte principali provengono dall’alto e poi sono attuate con più o meno limitata autonomia dagli altri livelli di governo, ad un sistema di rapporti basato sulla “Governance” dove tutti gli enti collaborano per quanto di competenza alla determinazione delle scelte che devono risultare come frutto di intese e accordi interistituzionali: in pratica Stato, Regioni, Province e Comuni devono dialogare per concordare regole condivise sulle materie che li riguardano contemporaneamente.
Per far questo occorrono delle sedi di confronto, perciò sono stati valorizzati alcuni strumenti che già esistevano e che hanno visto un forte potenziamento del loro ruolo, fra cui i più importanti sono i seguenti:
CONFERENZA STATO REGIONI
CONFERENZA STATO CITTA’ AUTONOMIE LOCALI
CONFERENZA UNIFICATA
PREFETTO DELLA PROVINCIA CAPOLUOGO DI REGIONE
PREFETTO DI OGNI PROVINCIA
Anche le singole Regioni devono prevedere (così è stabilito dall'art. 123 Cost.) nel loro Statuto una sede di confronto con i comuni e le province che esistono nel loro territorio: si tratta del Consiglio delle autonomie locali regionale.
Nonostante l'asserita parità tra i vari enti, lo Stato conserva degli speciali poteri a tutela della sicurezza nazionale e della unitarietà dell’ordinamento giuridico; infatti per l’art. 120 comma 2 Costituzione
“Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione".

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